Chi siamo


Costituita nel 1921, l’Associazione Filarmonica di Rovereto da 103 anni organizza in città una Stagione dei Concerti dedicata alla musica da camera. L’Associazione continua nella realizzazione della sua attività istituzionale, con lo scopo di offrire stagioni concertistiche di alto livello con la presenza dei più bei nomi del concertismo nazionale ed internazionale, prestando particolare interesse alle giovani promesse ed ai vincitori dei più prestigiosi concorsi internazionali (Busoni, Paganini, Chopin, Trio di Trieste). Tra i concerti di particolare importanza degli ultimi anni vanno ricordati quelli di Vladimir Ashkenazy, Ivo Pogorelich, Vladimir Sokolov.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata ai giovani musicisti ai quali viene riservato articolato progetto di avviamento professionale (Orchestra Filarmonica Settenovecento), che si articola in esperienze sinfoniche e in ensemble da camera.
Accanto a queste linee di attività, l’Associazione ha deciso di rafforzare sempre più le azioni sul nuovo pubblico. Sono così nati i Concerti per le Scuole e la rassegna Musica in Biblioteca dedicata alle scuole musicali del territorio. Nel 2019, sempre seguendo questa linea di sviluppo, nascono i Concerti per le Famiglie e Mart Music.
A partire dal 2020, con l’insorgere della pandemia, l’Associazione ha incessantemente cercato strade per riuscire a portare avanti le attività, pur tra enormi difficoltà. In questo clima siamo comunque riusciti a festeggiare il secolo di vita dell’Associazione, con varie importanti iniziative tra cui l’esecuzione della Sinfonia n. 9 di Beethoven e la prima edizione del Concorso “Pietro Marzani” per giovani quartetti d’archi.
Nel 2022 nasce la Stagione Sinfonica, in collaborazione con alcune importanti realtà orchestrali tra cui la Fondazione Haydn, a completamento di una variegata offerta di attività musicali.

Presidente

Luisa Canal

Curriculum

Vice Presidente

Franco Finotti

Consiglieri

Alessandro Barcelli
Beatrice Festini
Federica Fortunato
Giuseppe Mocatti
Maurizio Zanotti

Direttore artistico

Klaus Manfrini

validità incarico al 01/09/2023 al 31/08/2026

Curriculum

Organo di Controllo

Chiara Pavana

validità incarico dal 23/05/2023 al 22/05/2026

Curriculum

Segreteria organizzativa

Claudia Filippi
Nicola Schelfi

Giovane in servizio civile

Sofia Gottardi

Approfondimenti

L’Associazione Filarmonica di Rovereto fu costituita, come Filarmonica di Rovereto, il 13 giugno 1921, con statuto approvato dal Commissario Generale per la Venezia Tridentina, per iniziativa di un gruppo di notabili della città, appassionati della musica, con lo scopo di organizzare manifestazioni di musica pura richiamando esecutori di alto livello.
Fino ad allora, la vita musicale della città era limitata alle manifestazioni teatrali del Teatro Sociale (ora Riccardo Zandonai), ai concerti della banda ed a qualche rarissimo concerto di virtuosi (Ondriecek, Kubelik e simili) che veniva organizzato da impresari ambulanti.

Il primo concerto organizzato dalla nuova realtà culturale fu quello del quartetto Lener di Budapest, allora all’inizio di quella carriera che lo pose per un ventennio fra i migliori complessi europei.

Da subito ebbero luogo stagioni concertistiche con nomi che erano o divennero di primissimo piano, come il Quartetto Klinger di Berlino, il Trio Casella-Poltronieri-Bonucci, Carlo Zecchi, il Quartetto Sevcik-Lhotsky, ecc., e fin dall’inizio si cercò di privilegiare, nei limiti dei mezzi disponibili, la qualità dei concerti anche a scapito della quantità. Vennero inserite nelle stagioni anche esecuzioni di artisti residenti a Rovereto o nella regione e presentati, ogni volta che se ne offriva l’occasione, i neo diplomati uscenti dalla Civica Scuola Musicale. Affiancando la stessa si allestirono anche alcuni concerti d’orchestra di elementi locali, sotto la guida del M° Rossi, direttore della Scuola. La depressione economica che andava accentuandosi nel periodo precedente la seconda guerra mondiale portò ad un declino delle entrate che, malgrado qualche aiuto finanziario da parte del Comune e di rari enti cittadini, della Provincia, del Ministero della Stampa e Propaganda, dell’Accademia d’Italia, determinò, dal 1937 in poi, il rallentamento dell’attività e la successiva sospensione delle stagioni concertistiche che ripresero al termine della guerra. La Filarmonica rimase comunque sempre attiva allestendo esecuzioni prevalentemente di concertisti regionali, per gli studenti delle scuole.

L’attività concertistica fu ripresa con immutato entusiasmo nel 1946 e nel 1952 fu approvato un nuovo Statuto. Nel 1954 ci fu l’acquisto del nuovo pianoforte da concerto Steinway, reso possibile da contributi della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, del Comune e di altri enti. Lo strumento fu scelto direttamente in fabbrica ad Amburgo e venne subito considerato, a detta di tutti gli artisti che lo usarono, il pianoforte più perfetto di tutta la regione ed uno dei migliori dell’Alta Italia. Da quel momento l’attività andò in crescendo e le stagioni concertistiche ospitarono i più bei nomi del concertismo nazionale ed internazionale, come si può rilevare dai programmi di sala riprodotti nel volume “La Filarmonica di Rovereto 1921-1991” (disponibile su richiesta – contattare la segreteria). Con atto di data 30 marzo 1968 venne costituita l’Associazione Filarmonica di Rovereto che continua ad ogni effetto, mantenendone la denominazione, l’istituzione Filarmonica di Rovereto. Nel 1981 la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha donato all’Associazione un secondo pianoforte da concerto, gran coda Steinway mod. D, sul quale si sono esibiti i più bei nomi del pianismo internazionale.

L’Associazione ha collaborato, e collabora tuttora, per la realizzazione di importati manifestazioni artistiche con altri enti cittadini quali la deputazione Teatrale, la Civica Scuola Musicale, l’Accademia degli Agiati, ecc. Vanno ricordate, tra le altre, l’esecuzione della Messa da Requiem di Mozart con il Wiener Kammerchor e l’Orchestra Pro Arte di Vienna, i concerti sinfonici con l’Orchestra della Renania Palatinato, la Residente Orkest dell’Aja, l’Orchestra Carlo Felice di Genova, la Stuttgarter Kammerorchester, ecc., oltre ai concerti tenuti dal pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Ripercorrendo la storia dell’Associazione giova far menzione anche dei compositori più noti che ne furono ospiti, presentandosi quali esecutori: Casella, Dallapiccola, Renato Fasano, Ferrari Trecate, ed altri.

Negli ultimi anni l’Associazione ha continuato nella sua attività istituzionale, tesa ad offrire alla cittadinanza ed al pubblico regionale in genere stagioni concertistiche di alto livello con la presenza dei più bei nomi del concertismo nazionale ed internazionale, prestando particolare interesse alle giovani promesse ed ai vincitori dei più prestigiosi concorsi internazionali (Busoni, Paganini, Chopin, Trio di Trieste, ecc.); tra i concerti di particolare importanza vanno ricordati quelli dei pianisti Vladimir Ashkenazy, Ivo Pogorelich, Vladimir Sokolov, che hanno richiamato un pubblico proveniente anche dalle regioni limitrofe. Le stagioni concertistiche, offerte in abbonamento, comprendono, inoltre, concerti sinfonici tenuti dall’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano. Particolare attenzione viene dedicata ai giovani musicisti locali ai quali in ogni stagione viene riservato un concerto al fine di consentir loro di presentarsi ad un pubblico qualificato.

Particolare attenzione viene  dedicata ai giovani musicisti ai quali viene riservato articolato progetto di avviamento professionale (Orchestra Filarmonica Settenovecento), che si articola in esperienze sinfoniche e in ensemble da camera.
Accanto a queste linee di attività, l’Associazione ha deciso di rafforzare sempre più le azioni sul nuovo pubblico. Sono così nati i Concerti per le Scuole e la rassegna Musica in Biblioteca dedicata alle scuole musicali del territorio. Nel 2019, sempre seguendo questa linea di sviluppo, nascono i Concerti per le Famiglie e Mart Music.
A partire dal 2020, con l’insorgere della pandemia, l’Associazione ha incessantemente cercato strade per riuscire a portare avanti le attività, pur tra enormi difficoltà. In questo clima è comunque riuscita a festeggiare il secolo di vita, con varie importanti iniziative tra cui l’esecuzione della Sinfonia n. 9 di Beethoven e la prima edizione del Concorso “Pietro Marzani” per giovani quartetti d’archi.
Nel 2022 è nata la Stagione Sinfonica a integrazione della Stagione dei Concerti, in collaborazione con alcune importanti realtà orchestrali tra cui la Fondazione Haydn, a completamento di una variegata offerta di attività musicali.

Sempre nel 2020, il pianoforte della Sala Filarmonica è stato sostituito, grazie alla compartecipazione della Provincia Autonoma di Trento, con un pianoforte Steinway mod. C del 2019.

ALLEGATO “C” REP. 9905/7958
ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO
STATUTO

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione, sede, durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, il presente statuto regola il funzionamento dell’Associazione Filarmonica di Rovereto, di seguito indicata anche come “Associazione”, la quale è la continuazione, ad ogni effetto, della “Filarmonica di Rovereto”, costituita con Statuto approvato dal Commissariato Generale per la Venezia Tridentina n. 27581 div. I il 13 giugno 1921 – Sez. I.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Rovereto (TN) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, e, nel caso se ne verifichino le condizioni, intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Associazione Filarmonica di Rovereto ETS
1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione Filarmonica di Rovereto ETS”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Caratteristiche generali, scopi, settori di attività
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
a) lett. i) art. 5 c. 1, del Codice del Terzo Settore, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
b) lett. d) art. 5 c. 1, del Codice del Terzo Settore, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
4. Scopo sociale dell’Associazione è promuovere la cultura musicale mediante l’attivazione di tutte le iniziative ritenute idonee.

Art.4 – Attività
1. Per raggiungere lo scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) organizzare e gestire concerti da camera, corali e orchestrali, nonché conferenze, convegni, concorsi e altre manifestazioni musicali o connesse all’ambito musicale;
b) gestire, sviluppare e promuovere forme di collaborazione e di produzione musicale con enti, società, associazioni, istituzioni ed operatori musicali;
c) incentivare forme di ricerca musicale, collaborare con istituzioni didattiche al fine di favorire presso il mondo della scuola l’amore per la musica;
d) svolgere attività culturali collegate con quelle precedenti, purché coerenti con le finalità istituzionali ed idonee a perseguirne il raggiungimento
2. L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere iniziative di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II
Norme sul rapporto associativo

Art.5 – Norme sull’ordinamento interno e principio di uguaglianza tra soci
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati, qualora maggiorenni, possono candidarvisi.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art.6 – Tipologie di soci; non temporaneità di adesione alla vita associativa
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di socio le persone fisiche che abbiano raggiunto il quattordicesimo anno di età e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano  collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può conferire il titolo di socio benemerito a coloro che contribuiscono in modo ritenuto significativo a incrementare il patrimonio sociale: ad esempio mediante erogazioni liberali, o la donazione di strumenti e materiale librario o musicale di valore, o oggetti di altro genere.
I soci benemeriti godono di elettorato attivo e passivo.
5. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può conferire il titolo di “amico onorario dell’associazione” a coloro (persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni) che abbiano svolto o svolgano attività ritenuta meritevole di speciali meriti verso l’Associazione Filarmonica di Rovereto, verso l’arte musicale o verso la città di Rovereto.

Art.7 – Adesione a socio
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In
tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 8 – Diritti e doveri del socio; non trasferibilità della quota associativa
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) candidarsi a ricoprire cariche sociali, se maggiorenni;
c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il
termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento
della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio; clausola compromissoria
1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 150 (centocinquanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti
gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data
della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla definizione del procedimento di esclusione, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione conserva i diritti associativi: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari e ha diritto di voto.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III
Norme sul volontariato

Art. 10 – I volontari
1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV
Organi sociali

Art.12 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) l’organo di controllo.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – L’Assemblea dei soci
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/7 (un settimo) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante audio o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea elegge il proprio presidente, il segretario e, se necessario, due scrutatori.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 14 – Compiti dell’Assemblea ordinaria
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
c) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo;
d) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività e l’eventuale bilancio sociale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
f) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e l’eventuale regolamento per l’elezione degli organi sociali, predisposti dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
h) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Compiti dell’Assemblea straordinaria
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
3. Le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione potranno essere discusse e deliberate solo se poste all’ordine del giorno; per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, fermi restando i quorum costitutivi previsti al precedente comma 2.
4. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Sono comunque fatte salve le inderogabili norme di legge che prevedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 16 – Diritto di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; nei casi e nei limiti consentiti dalla legge:
– si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti;
– per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
5. Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ogni socio esprime fino a 5 (cinque) preferenze. A parità di risultato, viene eletto il candidato più giovane.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: composizione, caratteristiche, durata
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ed è composto da 7 (sette) membri.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. L’incarico di componente del Consiglio Direttivo si intende a titolo gratuito.

Art.18 – Il Consiglio Direttivo: convocazione, validità delle sedute
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche via email, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 6 (sei) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio o videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) nominare il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione;
c) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
d) redigere e approvare gli eventuali ulteriori regolamenti interni necessari al funzionamento dell’Associazione, che non possono essere in contrasto con gli eventuali regolamenti approvati dall’Assemblea;
e) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
f) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti;
h) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività e l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
j) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
k) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo si avvale di un consulente, esterno al Consiglio Direttivo stesso, che svolga l’incarico di Direttore Artistico dell’Associazione a livello professionale. I componenti del Consiglio Direttivo non possono candidarsi/assumere la posizione di direttore artistico all’interno dello stesso mandato in cui sono stati eletti (o rieletti). Per le modalità di nomina, si rimanda all’apposito regolamento.

Art. 20 – Il Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 – La carica di Consigliere; condizioni di decadenza del Consiglio Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 17, c. 2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione in occasione della prima Assemblea ordinaria utile.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – L’organo di controllo
1. L’organo di controllo è formato da 1 (un) componente, eletto dall’Assemblea, fra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il componente non necessariamente deve essere socio dell’Associazione.
2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. Delle proprie decisioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di controllo decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
5. Il componente dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 23 – Compiti dell’organo di controllo
1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore e attestare che il bilancio sociale eventualmente predisposto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 CTS;
e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 – Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
2. I Consiglieri e il componente dell’organo di controllo, i direttori generali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni e del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Titolo V
I libri sociali

Art. 25 – I libri sociali
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.
2. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26 – Utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione di utili
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 – Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 – Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre).
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Art. 29 – Scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.
3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, c.190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. A partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e dall’iscrizione dell’Associazione nello stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art. 30 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Regolamento a disciplina della figura del Direttore Artistico è disponibile qui.
La Carta dei Valori del Volontariato è disponibile qui.

Ai sensi della Legge n. 124 del 2017 e del D.L. 117/2017 si riporta (scaricabile) l’elenco dei contributi economici e degli altri benefici ricevuti da enti pubblici nonché l’indicazione di emolumenti, compensi e corrispettivi a organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati (anno 2023).